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Il DM 108 del 23 luglio 2009, in vigore dal primo settembre scorso, introduce importanti novità nel settore ascensoristico che interessano addetti ai lavori e utenti.

Aspetto molto importante è che alla stesura del testo ha collaborato il coordinamento delle associazioni di settore che comprende: Assoascensori-Anie, Anacam, Anica, Confartigianato Ascensoristi e CNA Impianti.

Il nuovo decreto interrompe una situazione di stallo venutasi a creare a partire dal 2005 per la mancanza di un decreto attuativo e impone l’adeguamento di tutti gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999, stimati essere circa 700mila tra ascensori elettrici a fune, da sottoporre ad analisi dei rischi, e ascensori idraulici da adeguare.

Tutti gli ascensori, entrati in servizio precedentemente alla data sovra indicata, dovranno rispettare le norme europee in materia di sicurezza contenute nella direttiva 95/16 CE, recepita dal DPR 162/99 e ora la norma UNI EN 81-80, resa cogente dal DM 108/09.

Nel settore impiantistico è infatti prassi che si provveda all’adeguamento piuttosto che alla sostituzione integrale.

Il DM in questione effettua una distinzione dell’operatività in relazione all’anzianità dell’impianto:

  1. ascensori installati prima del 15 novembre 1964;
  2. ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;
  3. ascensori installati prima del 9 aprile 1991;
  4. ascensori installati prima del 24 giugno 1999.

Il proprietario dell’immobile o il suo legale rappresentante (l’amministratore di condominio ad esempio), in occasione della prossima verifica periodica biennale già programma da parte dell’ente preposto, deve “richiedere e concordare”, così come espresso dal comma 1 dell’art. 1 del DM 108/09, la data di una verifica straordinaria (art. 14 DPR 162/99), per effettuare la valutazione dei rischi previsti dalla norma UNI EN 81-80, filtro nazionale NA.
La data concordata non dovrà esser fissata oltre i due anni dall’entrata in vigore del decreto per gli ascensori di anzianità 1, tre anni per gli ascensori di anzianità 2, quattro anni per gli ascensori di anzianità 3 e cinque anni per quelli di anzianità 4.

La verifica straordinaria dovrà individuare per ciascun ascensore gli adeguamenti necessari tra i 74 punti previsti dalla EN 81-80 e classificati con priorità diversa in base alla situazione di pericolo connesso: alta, media e bassa.
Gli oneri della verifica straordinaria sono a carico del proprietario, così come è previsto dal DPR 162/99 e ribadito dal DM 108/09, che stabilirà con il manutentore gli adeguamenti necessari rispettando i tempi previsti:
- entro 5 anni dalla verifica straordinaria, gli adeguamenti di priorità alta;
- entro 10 anni quelli di priorità media;
- nell’occasione di successive ulteriori modifiche importanti, quelli di priorità bassa.
La non ottemperanza alle disposizioni di legge implica per i proprietari l’impossibilità di mantenere in esercizio l’impianto di elevazione e responsabilità penali.

Per l’Italia, che detiene il primato per numero di ascensori in esercizio al mondo, dei quali, però, il 60% ha oltre 25 anni, gli adeguamenti imposti dal nuovo DM rappresentano oltre che l’occasione di allinearsi con il resto dei paesi europei in tema di sicurezza, anche la possibilità di riqualificare il parco immobili esistenti, rivalutandone il valore di mercato, diminuendo i costi a carico del sistema sanitario nazionale e incrementando il risparmio energetico, con una riduzione del 30% dei consumi elettrici.
Questo decreto arriva dopo l’istituzione di un severo quadro giuridico nel quale la sorveglianza del mercato e l’attenzione verso il consumatore hanno assunto nuova importanza grazie alla “Direttiva macchine” 2006/42/CE pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 9 giugno 2006.
Il campo d’applicazione della Direttiva 2006/42/CE è stato ampliato a comprendere le macchine, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi e le cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, le quasi-macchine (delle quali è stata dato una nuova definizione) e gli ascensori da cantiere.
Per attestare la rispondenza di una macchina alle disposizioni della Direttiva, il fabbricante o il suo mandatario applicheranno una delle procedure di valutazione della conformità previste, a seconda che la macchina rientri o meno nell’elenco dell’Allegato IV. Se la macchina non vi rientra, sarà applicato il contenuto dell’allegato VIII, che prevede l’elaborazione del fascicolo tecnico e l’adozione delle misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina al fascicolo tecnico stesso.
Se al contrario la macchina figurerà nell’allegato IV e sarà stata progettata applicando una norma armonizzata che copre tutti i requisiti essenziali ad essa pertinenti, non si sarà più tenuti a far intervenire un organismo notificato al fine di farne valutare la conformità e si potrà seguire una delle tre vie di seguito elencate:

a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina;

b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo accompagnato da un controllo interno sulla fabbricazione della macchina;

c) la nuova procedura “Garanzia qualità totale”.
Le principali modifiche e integrazioni contenute nel nuovo testo in merito ai requisiti essenziali di sicurezza hanno lo scopo di rendere le norme al contempo più restrittive e più chiare:
- i requisiti utili alla valutazione del rischio sono più dettagliati;
- i requisiti relativi all’ergonomia e alle emissioni sono formulati in maniera più precisa;
- nuovi requisiti per le macchine che collegano piani definiti;
- i requisiti relativi ai sedili e alla protezione contro i fulmini, in precedenza limitati alle macchine mobili e alle macchine di sollevamento, sono applicabili a tutte le macchine;
- nuove prescrizioni per la sicurezza dei sistemi di comando e per l’avviamento delle macchine;
- introduzione dell’arresto operativo e nuove prescrizioni per il selettore modale;
- nuove prescrizioni per i ripari fissi.

In definitiva l’introduzione delle nuove normative ha lo scopo di attestare la sicurezza degli ascensori con controlli che iniziano durante la fase produttiva e proseguono per l’intero ciclo di vita dell’impianto con verifiche periodiche obbligatorie.

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