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	<title>Per Voi Costruire &#187; Prevenzione e protezione</title>
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	<description>Materiale Edile, Carpenteria Edile, Bioedilizia, Impiantistica, Forniture Edili, Risparmio Energetico</description>
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		<title>NORME E ANTINFORTUNISTICA PER LA SALUTE DEI LAVORATORI</title>
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		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 14:57:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BERGAMO]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenzione e protezione]]></category>
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		<description><![CDATA[La responsabilità in materia antinfortunistica è del datore di lavoro che, oltre ad essere garante dell’incolumità fisica dei lavoratori, deve svolgere un’attività di controllo.
Nel settore edile le norme di legge riferite alla sicurezza, forniscono linee guida fondamentali per la creazione di un ambiente di lavoro sicuro e consapevole, in cui i datori di lavoro informano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>La responsabilità in materia antinfortunistica è del datore di lavoro che, oltre ad essere garante dell’incolumità fisica dei lavoratori, deve svolgere un’attività di controllo.</em></strong></p>
<div id="attachment_2960" class="wp-caption alignleft" style="width: 209px"><img class="size-medium wp-image-2960" title="Norme antifortunistica" src="http://www.pervoicostruire.it/wp-content/uploads/32-199x300.jpg" alt="Norme antifortunistica" width="199" height="300" /><p class="wp-caption-text">Norme antifortunistica</p></div>
<p>Nel settore edile le norme di legge riferite alla sicurezza, forniscono linee guida fondamentali per la creazione di un ambiente di lavoro sicuro e consapevole, in cui i datori di lavoro informano i propri lavoratori riguardo i rischi e le misure da adottare e li dotano degli strumenti necessari per evitare incidenti e infortuni.</p>
<p>A tal riguardo il decreto correttivo 3 agosto 2009 n. 106 modifica e integra la normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e dà una migliore definizione del ruolo degli organismi paritetici. Apporta inoltre alcune novità per quel che riguarda il potenziamento del ruolo degli enti bilaterali che, “in quanto espressione di competenze tecniche adeguate, certificano i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, al fine di incentivare la diffusione di tali strumenti di tutela”.</p>
<p>Viene quindi dato maggiore riconoscimento al CPT, l’ente paritetico che si occupa dei sopralluoghi nei cantieri edili, a verifica delle corrette condizioni di sicurezza e salute. L&#8217;ente evidenzia i problemi che riguardano il miglioramento generale dell&#8217;ambiente di lavoro e cerca di dare soluzioni attraverso attività che promuovono l’informazione e il controllo<em>.</em> Per far questo, il CPT deve avvalersi di tecnici qualificati in grado di far conoscere alle imprese, ai lavoratori e ai loro rappresentanti le specifiche e concrete misure di prevenzione da adottare per rendere più sicuro ed efficiente il luogo di lavoro. Allo scopo di responsabilizzare tutti gli addetti ai lavori del settore, è previsto per legge (art. 20 d.lgs. 626/94) che l’ente organizzi anche attività di formazione &#8211; che talvolta vengono richieste dall’impresa stessa &#8211; e corsi di prevenzione.</p>
<p>Il D.Lgs. 81/08, che riguarda il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori, obbliga il datore a effettuare un servizio di sorveglianza sanitaria che ha lo scopo di prevenire danni allo stato di salute, causati dai fattori di rischio.</p>
<p>Le imprese che eseguono i lavori, quindi, hanno l’obbligo di rispettare un piano di sicurezza e le disposizioni di legge in vigore, attenendosi scrupolosamente alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni (D.P.R. 7 gennaio 1956 n.164), alle norme generali per l’igiene del lavoro (D.P.R. 19 marzo 1956 n.303) e alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (D.lgs. 14 agosto 1996 n. 494 &#8211; D.lgs. 19 nov. 1999 n. 528).</p>
<p>La responsabilità in materia antinfortunistica è del datore che, oltre ad essere garante dell’incolumità fisica dei suoi lavoratori, deve svolgere un’attività di controllo per far sì che i suoi dipendenti osservino le indicazioni che gli sono state preventivamente impartite. È inoltre obbligato a impedire che il lavoratore compia operazioni rischiose nell’ambito delle proprie mansioni.</p>
<p>Il Testo Unico per la Sicurezza impone che per il cantiere l’impresario <a href="http://www.aedilweb.it/sicurezza/nuovo_testo_unico/titolo1_capo3_d.lgs_81_2008.htm#Art.%2028.">realizzi il DVR</a>, il documento di valutazione dei rischi che fa capo all&#8217;azienda in generale. All’interno del Dvr, come previsto dal Dlgs 81/2008, deve essere presentata una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa.</p>
<p>Oltre all’aspetto burocratico, per la sicurezza dei lavoratori nel cantiere è fondamentale adottare concreti dispositivi per fornire tutta la protezione necessaria alla salute degli operai.</p>
<p>Imbragature, dispositivi anticaduta, dispositivi di posizionamento sul lavoro, assorbitori di energia e accessori sono quindi regolati dalle norme europee dei dispositivi di protezione individuale (DPI).</p>
<p>I dispositivi di posizionamento sul lavoro (EN 358) sono composti da elementi, quali il cordino di mantenimento al lavoro e la cintura, uniti tra loro per formare un equipaggiamento completo.</p>
<p>I dispositivi di arresto caduta (EN 363), che proteggono dai rischi di una caduta dall’alto, devono contenere almeno un’imbragatura e un dispositivo anticaduta collegati tra loro. I dispositivi anticaduta su linea di ancoraggio rigida (EN 353-1) sono costituiti da un sistema a dispositivo mobile e a blocco automatico fissato a una linea di ancoraggio rigida, come un binario o un cavo. Quelli su linea di ancoraggio flessibile (EN 353-2), invece, possono essere fissati a una corda. Il dispositivo anticaduta retrattile (EN 360) è dotato di uno strumento autobloccante e di un sistema automatico di tensione e ritorno del cordino.</p>
<p>Un importante componente di questi strumenti è l’assorbitore di energia (EN 355), il quale garantisce l’arresto di una caduta dall’alto in completa sicurezza poiché riduce l’impatto dell’urto. Questi dispositivi si legano all’utilizzo di imbragature (EN 361) &#8211; che possono essere formate da cinghie e anelli posti in modo tale da trattenere il corpo durante o dopo la caduta &#8211; e connettori (moschettoni e pinze). I dispositivi di ancoraggio (EN 795), elementi ai quali si agganciano i dispositivi di protezione individuale, hanno un ruolo strategico nella sicurezza nel cantiere.</p>
<p>Oltre a ciò, gli operai devono utilizzare un abbigliamento consono all’ambiente di lavoro.</p>
<p>Gli elmetti (EN397) sono l’unico dispositivo di protezione della testa in caso di caduta di oggetti. Sono composti da una calotta di protezione, da una bardatura e da una fascia antisudore. Il peso deve consentire di mantenere una buona agilità nei movimenti pur conservando buone caratteristiche di resistenza alla perforazione e assorbimento agli urti. Occhiali, schermi e visiere, (EN 166-169-175) sono i dispositivi di protezione individuale più importanti per quanto riguarda la protezione degli occhi da schegge, polveri, fumi, laser e rischi termici.</p>
<p>I danni all&#8217;udito sono purtroppo frequenti e non rimarginabili: cuffie, tappi auricolari e archetti (EN 352-1,352-2) sono obbligatori quando il rumore supera i novanta decibel istantanei o gli ottantacinque giornalieri.</p>
<p>Le mani, molto esposte al pericolo di infortuni, devono essere protette da guanti che riducono i danni dovuti a incidenti meccanici, traumi, contatto con sostanze chimiche e tossiche, radiazioni, vibrazioni, freddo, calore.</p>
<p>La protezione delle vie respiratorie dagli agenti chimici può essere difesa da apparecchiature isolanti o da apparecchi respiratori a filtro (EN 136-140-141).</p>
<p>La scarpa di sicurezza è un dispositivo volto a proteggere i piedi contro le sollecitazioni esterne e assicurare un buon contatto con il suolo. Vengono utilizzati un puntale d&#8217;acciaio o una lamina metallica antiperforazione e particolari suole che hanno caratteristiche di impermeabilizzazione, resistenza al calore, l&#8217;adozione di protezione dei malleoli e un sistema di sfilamento rapido.</p>
<p>Quanti operano nei cantieri hanno l’obbligo di indossare indumenti di visibilità fluorescenti e rifrangenti marcati CE, in conformità ai requisiti della norma UNI EN 471. Inoltre, l’utilizzo di segnaletiche adeguate, può costituire un’importante fattore di riduzione dei rischi.</p>
<p>Rispetto delle norme, prudenza e atteggiamenti responsabili sono elementi imprescindibili per un elevato livello di sicurezza negli ambienti di lavoro.</p>
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