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	<title>Per Voi Costruire &#187; Ascensori</title>
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	<description>Materiale Edile, Carpenteria Edile, Bioedilizia, Impiantistica, Forniture Edili, Risparmio Energetico</description>
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		<title>CON I SERVOSCALA ABBATTIAMO LE BARRIERE E OTTENIAMO SGRAVI FISCALI</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 12:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Impianti Tecnologici]]></category>
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		<description><![CDATA[Con i servoscala è possibile abbattere barriere architettoniche in edifici già esistenti senza grossi interventi strutturali e godendo di interessanti detrazioni fiscali.
Immagini concesse da MONTI ASCENSORI
La normativa italiana (art. 32 L. 41/86 e art. 24 comma 9 L. 104/92) prevede piani precisi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.): si tratta di strumenti di conoscenza delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Con i servoscala è possibile abbattere barriere architettoniche in edifici già esistenti senza grossi interventi strutturali e godendo di interessanti detrazioni fiscali.</strong></p>
<p><em>Immagini concesse da MONTI ASCENSORI</em></p>
<p>La normativa italiana (art. 32 L. 41/86 e art. 24 comma 9 L. 104/92) prevede piani precisi per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.): si tratta di strumenti di conoscenza delle situazioni di impedimento, rischio e ostacolo per consentirne l’abbattimento. Su stabili di precedente costruzione, in cui non è possibile intervenire strutturalmente, sono invece previsti altri ausili, istallabili in un secondo momento. Una delle situazioni più frequenti è quella in cui la presenza di scale costituisce una barriera per persone che hanno problemi di deambulazione: in questo caso il montascale, o servoscala, è uno degli ausili più utilizzati per ovviare al problema, poiché può essere montato in un momento successivo alla realizzazione della struttura per superare quella che è, o è diventata per le situazioni più disparate, una barriera architettonica. Si tratta di impianti per il sollevamento disponibili sul mercato in tipologie differenti, studiati per adattarsi alle particolari conformazioni dei luoghi. Per quanto riguarda il montascale, normalmente si tratta di una poltroncina o di una piattaforma agganciata ad una guida e sul mercato si possono trovare impianti che utilizzano tecnologie e materiali diversi per rispondere con una certa flessibilità alle specifiche necessità dell’ambiente, interno o esterno che sia, e a quelle del committente.</p>
<p><span style="color: #c4057b;">DETRAZIONE IRPEF DEL 36% PER INTERVENTI FINALIZZATI ALL’ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE</span></p>
<div id="attachment_4334" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><img class="size-medium wp-image-4334" title="servoscale" src="http://www.pervoicostruire.it/wp-content/uploads/servoscale-1-225x300.jpg" alt="servoscale" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">servoscale</p></div>
<p>Attualmente questi dispositivi possono beneficiare di agevolazioni fiscali e di contributi. A decorrere dal 1 ottobre 2006, chi effettua l’acquisto di montascale o di piattaforme elevatrici, in quanto beni finalizzati ad eliminare le barriere architettoniche, può usufruire di una detrazione Irpef pari al 36% delle spese sostenute (L. 9/1/89 n°13 e D.M. 14/06/89 n°236), sino ad un importo massimo di 48.000 euro. L’avente diritto alla detrazione dovrà provvedere al pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale e inviare, prima dell’inizio dei lavori, e mediante raccomandata semplice, l’apposito modello di comunicazione, debitamente compilato, al Centro Operativo dell’Agenzia dell’Entrate di riferimento (il modello è scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.it). La detrazione Irpef vale anche per interventi su parti comuni di condomini, in questo caso la detrazione del 36% spetterà a ciascuno dei condomini con riferimento alle spese singolarmente imputate su base millesimale ed effettivamente versate all’amministratore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si fruirà dell’agevolazione.</p>
<p><span style="color: #c4057b;">DETRAZIONI IRPEF DEL 19%  PER LE SPESE NECESSARIE ALLA DEAMBULAZIONE DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI</span></p>
<div id="attachment_4335" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-4335" title="servoscale" src="http://www.pervoicostruire.it/wp-content/uploads/servoscale-3-300x223.jpg" alt="servoscale" width="300" height="223" /><p class="wp-caption-text">servoscale</p></div>
<p>Inoltre è prevista la possibilità di detrarre, in sede di denuncia dei redditi, il 19% per “le spese necessarie per la deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedite capacità motorie”, (art. 13 bis del T.U.I.R.). Tra le spese detraibili, quelle per l’acquisto dei dispositivi per il sollevamento (sollevatori, piattaforme elevatrici, servoscala, carrozzine montascale). La detrazione in questo caso viene applicata integralmente e cioè sempre nella misura del 19%, e, a differenza della detrazione del 36% che può essere applicata da qualsiasi contribuente che si faccia carico della realizzazione di un montascale in un immobile di proprietà, quest’ultima è applicabile esclusivamente da contribuenti che rientrino nella categoria delle persone che, come stabilito dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (www.inps.it), “presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa”, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Per ottenere tale detrazione è necessario quindi disporre della seguente documentazione:</p>
<p>- prescrizione del medico curante (non necessariamente il medico di famiglia)</p>
<p>- fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico</p>
<p>- certificati di invalidità o di presenza di menomazioni funzionali permanenti, con ridotte o impedite capacità motorie rilasciati dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104</p>
<p>- certificati di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche</p>
<p>I soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore</p>
<p><span style="color: #c4057b;">DIRITTO ALL’IVA AGEVOLATA AL 4%</span></p>
<div id="attachment_4336" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><img class="size-medium wp-image-4336" title="servoscale" src="http://www.pervoicostruire.it/wp-content/uploads/servoscale-4-225x300.jpg" alt="servoscale" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">servoscale</p></div>
<p>Possono godere dell’aliquota IVA agevolata anche i montascala e altri mezzi simili, atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.</p>
<p>La Circolare del Ministero delle Finanze 18 novembre 1994, n. 189 si esprime in tali termini: “Al riguardo si precisa che sulla base della riportata disposizione legislativa l’aliquota agevolata del 4% deve intendersi applicabile alle sole cessioni di ausili e protesi che per loro caratteristiche oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti e che non possono, quindi, avere altro impiego se non quello di compensare menomazioni che non siano legate a situazioni temporanee. Conseguentemente, l’aliquota agevolata non può applicarsi alle cessioni di protesi ed ausili per i quali, attesa la loro possibile utilizzazione promiscua, non è dato di individuare, all’atto di effettuazione delle relative cessioni, il loro effettivo impiego da parte di soggetti aventi menomazioni funzionali permanenti. In queste ipotesi, pertanto, l’agevolazione si rende applicabile esclusivamente per le cessioni effettuate direttamente nei confronti dei soggetti muniti di specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della UU.SS.LL. (oggi ASL) di appartenenza, nella quale si faccia anche riferimento alla menomazione permanente dell’acquirente”.</p>
<p>Chi effettua interventi che eliminano le barriere architettoniche, può usufruire di detrazioni Irpef, dell’IVA agevolata e contributi statali.</p>
<p><span style="color: #c4057b;">CONTRIBUTI STATALI A FONDO PERDUTO</span></p>
<p>Disponibili anche contributi a fondo perduto, concessi mediante la legge 13/89 (2.582,28 euro + 25% del residuo della spesa per costi fino a 12.911,42 euro e un ulteriore 5% per costi da 12.911,42 euro fino a 51.645,69 euro). Con la legge 9 gennaio 1989 n. 13 sono state emanate norme per facilitare la vita di relazione degli invalidi portatori di handicap, attraverso:</p>
<p>- la previsione di prescrizioni tecniche alle quali conformare i progetti relativi agli edifici privati di nuova costruzione o a quelli già esistenti da ristrutturare;</p>
<p>- la concessione di contributi a fondo perduto per gli interventi diretti a favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche in tutti gli edifici privati</p>
<p>Hanno diritto al contributo i portatori di menomazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti (ai sensi dell’art.12 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917), nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.</p>
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		<title>STRUTTURE METALLICHE PER ASCENSORI: BELLE, SICURE E FUNZIONALI</title>
		<link>http://www.pervoicostruire.it/strutture-metalliche-per-ascensori-belle-sicure-e-funzionali-3819.html</link>
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		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 09:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascensori]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti Tecnologici]]></category>
		<category><![CDATA[Impiantistica]]></category>

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		<description><![CDATA[Le strutture metalliche in vetro e acciaio per ascensori sono la soluzione migliore nelle ristrutturazioni e per dare raffinatezza e prestigio ad edifici nuovi, come centri commerciali, palazzine uffici, aeroporti, alberghi e ospedali e possono essere installate all’interno o all’esterno degli edifici.
Con la norma italiana per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici e spazi pubblici [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le strutture metalliche in vetro e acciaio per ascensori sono la soluzione migliore nelle ristrutturazioni e per dare raffinatezza e prestigio ad edifici nuovi, come centri commerciali, palazzine uffici, aeroporti, alberghi e ospedali e possono essere installate all’interno o all’esterno degli edifici.</strong></p>
<div id="attachment_3820" class="wp-caption alignleft" style="width: 209px"><img class="size-medium wp-image-3820" title="vano ascensore" src="http://www.pervoicostruire.it/wp-content/uploads/IMG_0041-199x300.jpg" alt="vano ascensore" width="199" height="300" /><p class="wp-caption-text">vano ascensore</p></div>
<p>Con la norma italiana per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici e spazi pubblici (D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503) viene anche semplificata la procedura per la costruzione di ascensori in tutti gli stabili &#8211; anche se non precedentemente predisposti per il trasporto in verticale – in modo da rendere finalmente accessibile a tutti i cittadini ogni tipo di spazio e quindi di servizio.</p>
<p>Questa legge pone immediatamente un problema: come possono essere installati ascensori in edifici datati, visto che nella maggior parte dei casi sono privi di spazio nel vano scala?</p>
<p>La soluzione viene dai costruttori di vani metallici per elevatori, che da anni studiano e propongono soluzioni applicabili all’esterno, ovvero strutture metalliche installabili a ridosso delle pareti dell’edificio e collegabili con i vari pianerottoli.</p>
<p><span style="color: #c4057b;">IL RISPETTO DELL’ARCHITETTURA</span></p>
<p>Nella maggior parte dei casi si tratta di realizzare strutture metalliche esterne a basso impatto ambientale, ovvero che rispettino l’architettura e lo stile dell’edificio e che si integrino con il paesaggio urbano o extraurbano circostante. Questo ha richiesto e richiede ancor oggi perizia nell’abbinare caratteristiche tecniche ed estetiche, in modo da integrare l’aspetto con la funzionalità.</p>
<p>Questa necessità, avvertita fin da subito ma stringente negli ultimi anni, ha provocato un’evoluzione nel mondo della costruzione di vani per ascensori e, rispetto all’iniziale uso esclusivo del metallo, oggi sono le strutture in acciaio e vetro a farla da padrone: abbinamenti intelligenti studiati nel design, che vengono poi riproposti anche all’interno di edifici di nuova generazione, diventando il must per i moderni elevatori.</p>
<p>La scelta di questi materiali è infatti in linea con le esigenze dell’architettura del nostro secolo, che predilige proprio la trasparenza del vetro e l’affascinante forza dell’acciaio per costruire edifici che svettano in altezza o che si distinguono per le loro insolite forme o per il sapore contemporaneo.</p>
<p><span style="color: #c4057b;"> </span></p>
<div id="attachment_3821" class="wp-caption alignright" style="width: 235px"><img class="size-medium wp-image-3821" title="vano ascensore" src="http://www.pervoicostruire.it/wp-content/uploads/IMG_0671-225x300.jpg" alt="vano ascensore" width="225" height="300" /><p class="wp-caption-text">vano ascensore</p></div>
<p><span style="color: #c4057b;">INNOVAZIONE CON TECNOLOGIA, VETRO E ACCIAIO</span></p>
<p>Attualmente vi sono realtà produttive che hanno creato vere e proprie linee di vani metallici per ascensori e piattaforme elevatrici che sfruttano appunto questi nuovi materiali, nonché tecnologie costruttive di ultima generazione in grado di creare con precisione strutture estremamente affidabili.</p>
<p>In questo modo ogni struttura, se pur progettata sulla base del tipo di architettura e del tipo di servizio che dovrà svolgere, appartiene ad un determinato stile e ha delle peculiarità tecniche ed estetiche di base che possono essere già scelte in fase preliminare, facilitando il lavoro del progettista.</p>
<p>Per quanto riguarda i modelli sarà possibile scegliere tra linee minimali per ascensori interni, eleganti nel loro design, o tra sistemi più innovativi, pensati per integrarsi all’esterno con più stili architettonici.</p>
<p><span style="color: #c4057b;">CONTROLLO E QUALITÀ</span></p>
<p>Le strutture metalliche per ascensori e piattaforme elevatrici devono inoltre essere progettate, realizzate e controllate secondo la legge 1086 del 5/11/1971 e nel rispetto delle normative UNI EN 81-1, UNI EN 81-2 e del DM 14/09/2005.</p>
<p>Oltre alla rispondenza alla norma, la differenza la farà anche il tipo di materiale utilizzato &#8211; primo tra tutti l’acciaio &#8211; e il processo produttivo, che deve essere disciplinato in maniera da ridurre al minimo ogni possibilità di errore.</p>
<p>Infine si potrà anche personalizzare una struttura grazie alla verniciatura, che viene realizzata usualmente a polvere attraverso le fasi automatiche di lavaggio, demineralizzazione, asciugatura, verniciatura e cottura del colore, nella tinta RAL scelta. Possono inoltre essere eseguite anche verniciature speciali o a liquido. Su specifiche indicazioni le strutture o parti di esse, possono essere realizzate anche in acciaio inox AISI304 (DIN17007, 1.4301) o AISI316 (DIN17007, 1.4401).</p>
<p>Le aziende operanti nelle costruzioni strutturali devono inoltre essere abilitate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, verificata la conformità ai requisiti previsti per il Centro di Trasformazione, nel rispetto del D.M. 14.01.2008 C.A.P. 11.3.1.7 coordinato dalla Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale del Ministero stesso.</p>
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		<title>CONTROLLI INCROCIATI PER IL FUNZIONAMENTO SICURO DEGLI ASCENSORI</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 17:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascensori]]></category>
		<category><![CDATA[Impianti Tecnologici]]></category>
		<category><![CDATA[Impiantistica]]></category>
		<category><![CDATA[ORO 2009]]></category>
		<category><![CDATA[SPECIALI]]></category>
		<category><![CDATA[ascensori]]></category>
		<category><![CDATA[settore ascensoristico]]></category>
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		<description><![CDATA[Per l’Italia, che detiene il primato al mondo del numero di ascensori in esercizio, gli adeguamenti imposti dal nuovo DM rappresentano oltre che l’occasione di allinearsi con il resto dei paesi europei in tema di sicurezza, anche la possibilità di riqualificare il parco immobili esistenti.
Il DM 108 del 23 luglio 2009, in vigore dal primo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Per l’Italia, che detiene il primato al mondo del numero di ascensori in esercizio, gli adeguamenti imposti dal nuovo DM rappresentano oltre che l’occasione di allinearsi con il resto dei paesi europei in tema di sicurezza, anche la possibilità di riqualificare il parco immobili esistenti.</strong></p>
<div id="attachment_3150" class="wp-caption alignleft" style="width: 235px"><a href="http://www.pervoicostruire.it/wp-content/uploads/PICT2630.JPG"><img class="size-medium wp-image-3150" title="Settore ascensoristico" src="http://www.pervoicostruire.it/wp-content/uploads/PICT2630-225x300.jpg" alt="Settore ascensoristico" width="225" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Settore ascensoristico</p></div>
<p>Il <strong>DM 108 del 23 luglio 2009, in vigore dal primo settembre scorso, introduce</strong> importanti novità nel <strong>settore ascensoristico</strong> che interessano addetti ai lavori e utenti.</p>
<p>Aspetto molto importante è che alla stesura del testo ha collaborato il coordinamento delle associazioni di settore che comprende: Assoascensori-Anie, Anacam, Anica, Confartigianato Ascensoristi e CNA Impianti.</p>
<p>Il nuovo decreto interrompe una situazione di stallo venutasi a creare a partire dal 2005 per la mancanza di un decreto attuativo e impone l’adeguamento di tutti gli <strong>ascensori installati</strong> prima del 24 giugno 1999, stimati essere circa 700mila tra <strong>ascensori elettrici a fune</strong>, da sottoporre ad analisi dei rischi, e <strong>ascensori idraulici</strong> da adeguare.</p>
<p>Tutti gli ascensori, entrati in servizio precedentemente alla data sovra indicata, dovranno rispettare le norme europee in materia di sicurezza contenute nella direttiva 95/16 CE, recepita dal DPR 162/99 e ora la norma UNI  EN 81-80, resa cogente dal DM 108/09.</p>
<p>Nel <strong>settore impiantistico</strong> è infatti prassi che si provveda all’adeguamento piuttosto che alla sostituzione integrale.</p>
<p>Il DM in questione effettua una distinzione dell’operatività in relazione all’anzianità dell’impianto:<br />
1) ascensori installati prima del 15 novembre 1964;<br />
2) ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;<br />
3) ascensori installati prima del 9 aprile 1991;<br />
4) ascensori installati prima del 24 giugno 1999.</p>
<p>Il proprietario dell’immobile o il suo legale rappresentante (l’amministratore di condominio ad esempio), in occasione della prossima verifica periodica biennale già programma da parte dell’ente preposto, deve “richiedere e concordare”, così come espresso dal comma 1 dell’art. 1 del DM 108/09, la data di una verifica straordinaria (art. 14 DPR 162/99), per effettuare la valutazione dei rischi previsti dalla norma UNI EN 81-80, filtro nazionale NA.<br />
La data concordata non dovrà esser fissata oltre i due anni dall’entrata in vigore del decreto per gli ascensori di anzianità 1, tre anni per gli ascensori di anzianità 2, quattro anni per gli ascensori di anzianità 3 e cinque anni per quelli di anzianità 4.</p>
<p>La verifica straordinaria dovrà individuare per ciascun ascensore gli adeguamenti necessari tra i 74 punti previsti dalla EN 81-80 e classificati con priorità diversa in base alla situazione di pericolo connesso: alta, media e bassa.<br />
Gli oneri della verifica straordinaria sono a carico del proprietario, così come è previsto dal DPR 162/99 e ribadito dal DM 108/09, che stabilirà con il manutentore gli adeguamenti necessari rispettando i tempi previsti:<br />
- entro 5 anni dalla verifica straordinaria, gli adeguamenti di priorità alta;<br />
- entro 10 anni quelli di priorità media;<br />
- nell’occasione di successive ulteriori modifiche importanti, quelli di priorità bassa.<br />
La non ottemperanza alle disposizioni di legge implica per i proprietari l’impossibilità di mantenere in esercizio l’impianto di elevazione e responsabilità penali.</p>
<p>Per l’Italia, che detiene il primato per numero di ascensori in esercizio al mondo, dei quali, però, il 60% ha oltre 25 anni, gli adeguamenti imposti dal nuovo DM rappresentano oltre che l’occasione di allinearsi con il resto dei paesi europei in tema di sicurezza, anche la possibilità di riqualificare il parco immobili esistenti, rivalutandone il valore di mercato, diminuendo i costi a carico del sistema sanitario nazionale e incrementando il risparmio energetico, con una riduzione del 30% dei consumi elettrici.<br />
Questo decreto arriva dopo l’istituzione di un severo quadro giuridico nel quale la sorveglianza del mercato e l’attenzione verso il consumatore hanno assunto nuova importanza grazie alla “Direttiva macchine” 2006/42/CE pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 9 giugno 2006.<br />
Il campo d’applicazione della Direttiva 2006/42/CE è stato ampliato a comprendere le macchine, le attrezzature intercambiabili, i componenti di sicurezza, gli accessori di sollevamento, le catene, le funi e le cinghie, i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, le quasi-macchine (delle quali è stata dato una nuova definizione) e gli ascensori da cantiere.<br />
Per attestare la rispondenza di una macchina alle disposizioni della Direttiva, il fabbricante o il suo mandatario applicheranno una delle procedure di valutazione della conformità previste, a seconda che la macchina rientri o meno nell’elenco dell’Allegato IV. Se la macchina non vi rientra, sarà applicato il contenuto dell’allegato VIII, che prevede l’elaborazione del fascicolo tecnico e l’adozione delle misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina al fascicolo tecnico stesso.<br />
Se al contrario la macchina figurerà nell’allegato IV e sarà stata progettata applicando una norma armonizzata che copre tutti i requisiti essenziali ad essa pertinenti, non si sarà più tenuti a far intervenire un organismo notificato al fine di farne valutare la conformità e si potrà seguire una delle tre vie di seguito elencate:</p>
<p>a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina;</p>
<p>b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo accompagnato da un controllo interno sulla fabbricazione della macchina;</p>
<p>c) la nuova procedura “Garanzia qualità totale”.<br />
Le principali modifiche e integrazioni contenute nel nuovo testo in merito ai requisiti essenziali di sicurezza hanno lo scopo di rendere le norme al contempo più restrittive e più chiare:<br />
- i requisiti utili alla valutazione del rischio sono più dettagliati;<br />
- i requisiti relativi all’ergonomia e alle emissioni sono formulati in maniera più precisa;<br />
- nuovi requisiti per le macchine che collegano piani definiti;<br />
- i requisiti relativi ai sedili e alla protezione contro i fulmini, in precedenza limitati alle macchine mobili e alle macchine di sollevamento, sono applicabili a tutte le macchine;<br />
- nuove prescrizioni per la sicurezza dei sistemi di comando e per l’avviamento delle macchine;<br />
- introduzione dell’arresto operativo e nuove prescrizioni per il selettore modale;<br />
- nuove prescrizioni per i ripari fissi.</p>
<p>In definitiva l’introduzione delle nuove normative ha lo scopo di attestare la sicurezza degli ascensori con controlli che iniziano durante la fase produttiva e proseguono per l’intero ciclo di vita dell’impianto con verifiche periodiche obbligatorie.</p>
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