<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Per Voi Costruire &#187; Antincendio</title>
	<atom:link href="http://www.pervoicostruire.it/cat/impiantistica/allarmi-e-sicurezza/antincendio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pervoicostruire.it</link>
	<description>Materiale Edile, Carpenteria Edile, Bioedilizia, Impiantistica, Forniture Edili, Risparmio Energetico</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 08:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OBIETTIVI INNOVATIVI PER LA MODERNA PREVENZIONE INCENDI</title>
		<link>http://www.pervoicostruire.it/obiettivi-innovativi-per-la-moderna-prevenzione-incendi-942.html</link>
		<comments>http://www.pervoicostruire.it/obiettivi-innovativi-per-la-moderna-prevenzione-incendi-942.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allarmi e sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[Antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[Impiantistica]]></category>
		<category><![CDATA[ORO 2009]]></category>
		<category><![CDATA[VENEZIA]]></category>
		<category><![CDATA[VERONA]]></category>
		<category><![CDATA[infortuni]]></category>
		<category><![CDATA[normative]]></category>
		<category><![CDATA[norme antincendio]]></category>
		<category><![CDATA[norme di sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pervoicostruire.it/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[È il Decreto Ministero Interno n. 64 del 10 marzo 1998  l’atto reputato come uno dei più leggibili tra le disposizioni tecniche di prevenzione incendi. Questo Decreto, la cui gestazione è iniziata all’indomani dell’emanazione del D.Lgs 626/1994 (che all’art. 13 ne imponeva esplicitamente l’emanazione), è ora assorbito dal d.Lgs. 81/08 recante il nuovo testo unico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1073" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-1073" title="Nuovo testo unico sulla sicurezza del lavoro" src="http://www.pervoicostruire.it/wp-content/uploads/004.jpg" alt="-004" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">Moderna prevenzione incendi</p></div>
<p>È il Decreto Ministero Interno n. 64 del 10 marzo 1998  l’atto reputato come uno dei più leggibili tra le disposizioni tecniche di prevenzione incendi. Questo Decreto, la cui gestazione è iniziata all’indomani dell’emanazione del D.Lgs 626/1994 (che all’art. 13 ne imponeva esplicitamente l’emanazione), è ora assorbito dal d.Lgs. 81/08 recante il nuovo testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e richiede un notevole sforzo progettuale per raggiungere obiettivi innovativi, quali quelli di rivolgersi ad utenti non specializzati nel settore, in modo da chiarire i rapporti che esistono nei luoghi di lavoro tra rischi di incendio e misure di sicurezza da attuare.</p>
<p>I principali contenuti sono:</p>
<ul>
<li>criteri per svolgere la valutazione dei rischi;</li>
<li>indicazione delle misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio;</li>
<li>indicazione delle modalità di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;</li>
<li>indicazione sulla gestione dell’emergenza in casi di incendio;</li>
<li>indicazione delle modalità di designazione degli addetti al servizio antincendio;</li>
<li>indicazione sulla formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio, e gestione del piano di emergenza.</li>
</ul>
<p>È importante sottolineare l’aspetto relativo alla novità dell’approccio alla valutazione dei rischi: per la prima volta una disposizione di prevenzione incendi ha seguito la strada, più ardua ma più lungimirante, della spiegazione di criteri da seguire piuttosto che della imposizione di misure dall’alto, anticipando il principio che giace alla base dell&#8217;utilizzazione delle tecniche di analisi ingegneristica della sicurezza antincendio, introdotte anch&#8217;esse da una direttiva comunitaria. Il decreto fa parte del filone delle normative del tipo non prescrittivo, nelle quali, cioè, la scelta delle singole misure da attuare non è competenza del normatore, ma è lasciata al professionista della sicurezza: all&#8217;Autorità pubblica, in tale caso, spetta la definizione degli obiettivi da raggiungere e dei livelli minimi richiesti.</p>
<h3>LE ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO</h3>
<p>Sono complessivamente 97 le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. L’elenco completo è riportato nell’Allegato 1 del Decreto Ministero Interno 16 febbraio 1982.</p>
<p>Per tutte queste attività deve essere richiesto ai Vigili del Fuoco il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi, dietro presentazione di una istanza da parte del datore di lavoro dell’attività stessa. Tale C.P.I. ha una scadenza, al raggiungimento della quale deve essere rinnovato sempre secondo le procedure previste dal DPR 37/1998. Nella tabella delle attività soggette al controllo dei VV.FF. riportata in allegato è indicata, per ognuna delle attività, anche la scadenza del C.P.I.</p>
<h3>IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL C.P.I.</h3>
<p>Ai sensi del DPR 37/1998 il procedimento per il rilascio del C.P.I. è articolato in tre fasi ben distinte:</p>
<ol>
<li>Richiesta di parere di conformità del progetto di adeguamento dell’attività alle vigenti norme di prevenzione incendi (generali e/o specifiche per quella attività)</li>
<li>Visita di sopralluogo dei VV.FF per il rilascio del C.P.I.</li>
<li>Rinnovo entro la sua scadenza del C.P.I.</li>
</ol>
<p>Ciascuna fase viene avviata presso il Comando provinciale VV.F. territorialmente competente sulla sede dell’attività soggetta tramite un’apposita istanza da presentare esclusivamente a firma del titolare dell’attività (ovvero legale rappresentante, socio, amministratore, etc.).</p>
<p>Per la presentazione delle varie istanze il Ministero ha predisposto appositi modelli, che dovranno essere debitamente compilati e completati in ogni loro parte.</p>
<p>Ci limiteremo a descrivere la prima fase del procedimento per il rilascio del C.P.I..</p>
<h3>RICHIESTA DI PARERE DI CONFORMITÀ DEL PROGETTO</h3>
<p>È la fase preliminare nel caso di nuovi impianti ovvero trasformazione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti esistenti. Il titolare in tal caso ha l’obbligo di richiedere il parere preventivo di conformità secondo l’apposito modulo (modulo MOD_PIN1) da presentare in duplice copia (di cui una in bollo) allegando:</p>
<ul>
<li>la documentazione tecnica di progetto, redatta in duplice copia in originale, da un professionista abilitato (cioè iscritto nell’apposito elenco predisposto presso il Ministero dell’interno) ed iscritto al proprio albo professionale;</li>
<li>l’attestato del versamento effettuato a mezzo di bollettino postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 966/65, il cui importo viene valutato in base al tipo e numero di attività presenti. L’ammontare di detto importo potrà essere richiesto all’Ufficio Prevenzione del Comando dei VV.FF.</li>
</ul>
<p>E’ preferibile che l’istanza in argomento, completa di tutti gli allegati, venga consegnata a mano all’Ufficio Prevenzione il quale restituirà la copia dell’istanza all’interessato con il numero di protocollo e data di presentazione.</p>
<p>Per la preparazione della documentazione tecnica di progetto occorre far riferimento ai termini e definizioni di prevenzione incendi elencati nel D.M. 30.11.83.</p>
<p>Nel caso in cui la richiesta di esame riguarda una modifica, ampliamento o ristrutturazione di un’attività esistente (già autorizzata) gli elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generale devono riguardare l’intero complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte oggetto degli interventi.</p>
<p>Ai sensi del DPR 37/1998 i Vigili del Fuoco hanno 45 giorni di tempo per rilasciare il parere di conformità che può essere “favorevole”, “favorevole con prescrizioni integrative” oppure “non favorevole”. Si ricorda che lo stesso DPR 37/1998 ha introdotto l’anomalo istituto del “Silenzio – Rifiuto” che prevede che, scaduti i 45 giorni senza aver ottenuto un parere, il progetto di adeguamento si intende automaticamente respinto.</p>
<p>In quest’ultimo caso è necessario ripartire da zero, ripresentando un nuovo progetto di adeguamento che risolva le non conformità che hanno portato il Comando dei VV.FF. a dare parere non favorevole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pervoicostruire.it/obiettivi-innovativi-per-la-moderna-prevenzione-incendi-942.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
